dal libro

Lo hanno detronizzato.

Dal liberalismo all’apostasia. La tragedia conciliare.

brani scelti

 

 

 

Prima Parte - Il Liberalismo. Principi ed applicazioni.

Capitolo X - La libertà religiosa sotto la condanna dei Papi

 

In questo capitolo raccoglierò per voi, a costo di ripetermi, i testi delle principali condanne della libertà religiosa nel XIX secolo, affinché vediate bene quel che è stato condannato, e perché i Papi lo hanno condannato.

 

I - LA CONDANNA

 Pio VI. Lettera Quod aliquantulum del 10 marzo 1791, ai Vescovi francesi dell’Assemblea Nazionale.

 «… l’effetto necessario della costituzione decretata dall’assemblea è di distruggere la Religione cattolica e con essa l’obbedienza ai Re. Da questo punto di vista si è stabilita, quale diritto dell’uomo nella società, questa libertà assoluta che non solo assicura il diritto di non essere molestati sull’opinione religiosa, ma che dà pure questa libertà di pensare, di dire, di scrivere e anche di impunemente stampare in materia di religione tutto ciò che può suggerire una sregolata immaginazione; diritto mostruoso che all’assemblea sembra derivi dall’uguaglianza e dalla libertà naturale degli uomini. Ma che cosa poteva esserci di più insensato che stabilire fra gli uomini questa uguaglianza e questa sfrenata libertà che sembra soffocare la ragione, il dono più prezioso che la natura abbia fatto all’uomo e che, solo, lo distingue dagli animali?» (73)

 

Pio VII. Lettera apostolica Post tam diuturnitas, al Vescovo di Troyes, in Francia, che condanna la «libertà di culto e di coscienza» accordata dalla costituzione del 1814 (Luigi XVIII).

 «Altra causa di dolore ancora maggiore per il Nostro cuore e che, lo confessiamo, Ci ha grandemente afflitti, accasciati e angosciati, è il XXII articolo della Costituzione. In esso non solo si permette la libertà di culto e di coscienza, per usare i termini stessi dell’articolo, ma si promette appoggi e protezione a questa libertà ed anche ai ministri in tutto ciò che riguarda i culti. Non sono necessari lunghi discorsi rivolgendoCi ad un Vescovo come lei, per farle riconoscere quale ferita abbia subito, per questo articolo, la religione cattolica in Francia. Stabilendo la libertà di culto senza distinzione, per ciò stesso si confonde la verità con l’errore, e si pone al pari delle sette eretiche e anche della perfidia giudaica, la Sposa santa e immacolata di Cristo, la Chiesa, fuori dalla quale non vi è salvezza. Inoltre, promettendo favore e appoggi alle sette eretiche e ai loro ministri si tollerano e favoriscono non solo le persone, ma anche i loro errori. È implicitamente la disastrosa e deplorabilissima eresia che sant’Agostino ricorda con queste parole: “Afferma che tutti gli eretici sono nella buona via e dicono il vero, assurdità tanto mostruosa che io non posso credere che qualche setta la professi realmente”» (74).

 

Gregorio XVI. Enciclica Mirari vos, del 15 agosto 1832, che condanna il liberalismo sostenuto da Félicité de Lamennais.

 «Da questa correttissima sorgente dell’indifferentismo scaturisce quell’assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza: errore velenosissimo a cui appiana il sentiero quella assoluta e smodata libertà d’opinare che va sempre aumentando a danno della Chiesa e dello Stato, non mancando chi osa vantare con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza alcun comodo alla Religione. “Ma qual può darsi morte peggiore dell’anima che la libertà dell’errore”? diceva sant’Agostino (75). Tolto infatti ogni freno che contenga nelle vie della verità gli uomini già volgentisi al precipizio per la natura inclinata al male, potremmo dire con verità essersi aperto il pozzo dell’abisso dal quale vide S. Giovanni salire tal fumo, che oscurato ne rimase il sole, uscendone locuste innumerabili a disertare la terra (76). Di là infatti proviene l’instabilità degli spiriti, di là la depravazione della gioventù, di là il disprezzo nel popolo delle cose sacre e delle leggi più sante, di là in una parola la peste della società più di ogni altra funesta, mentre l’esperienza di tutti i secoli fin dalla più remota antichità luminosamente dimostra, che città per opulenza, per dominazione, per gloria le più fiorenti, per questo disordine, cioè per una eccessiva libertà di opinioni, per la licenza dei conciliaboli, per la smania di novità, andavano infelicemente in rovina» (77).

 

Pio IX: Enciclica Quanta Cura dell’8 dicembre 1864. Il Papa reitera la condanna del suo predecessore.

 «Ben sapete, venerabili fratelli, che ai tempi nostri si trovano non pochi che, applicando allo Stato l’empio ed assurdo principio del naturalismo, osano insegnare “che la migliore costituzione dello Stato ed il progresso civile esigono assolutamente che la società umana sia costituita e governata senza verun riguardo della religione, come se non esistesse, od almeno senza fare veruna differenza tra la vera e le false religioni”. E contro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei santi Padri non dubitano di asserire: “La migliore condizione della società essere quella, in cui non si riconosce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, se non in quanto ciò richiede la pubblica quiete”.

 «Dalla quale idea di governo dello Stato, in tutto falsa, non temono di dedurre quell’altra opinione sommamente dannosa alla Chiesa cattolica e alla salute delle anime, chiamata deliramento(78) dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di recente memoria, cioè “la libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si deve con legge proclamare in ogni società bene costituita, e essere diritto d’ogni cittadino ad una totale libertà, che non può essere limitata da veruna autorità sia civile, che ecclesiastica, di manifestare e dichiarare i propri pensieri quali che siano tanto a viva voce, come per iscritto, sia in altro modo palesemente ed in pubblico”. E mentre queste cose temerariamente affermano, non pensano e considerano che predicano la “libertà della perdizione”(79), e che “se alle umane persuasioni fosse lecito di disputare, giammai non mancherebbero di coloro che oserebbero impugnare la verità, e confidare nella loquacità della sapienza umana; laddove quanto questa dannosissima vanità debba essere evitata dalla fede e dalla sapienza cristiana, si conosce dalla stessa istituzione del Nostro Signore Gesù Cristo” (80)» (81).

 

Pio IX. Sillabo: collezione di errori moderni condannati, estratti da vari atti del magistero di Pio IX, e pubblicati nello stesso periodo di Quanta Cura. [le seguenti proposizioni sono condannate n.d.c.]

 77. «Nella nostra epoca, non è più utile che la religione cattolica sia considerata l’unica religione dello Stato, ad esclusione di tutti gli altri culti.

 78. Dunque è a ragione che, in alcuni paesi cattolici, la legge ha provveduto a che gli stranieri che vi si recano godano dell’esercizio pubblico dei loro particolari culti.

 79. È falso che la libertà civile di tutti i culti e che la piena facoltà lasciata a chiunque di manifestare apertamente e pubblicamente tutti i propri pensieri e tutte le proprie opinioni getti con più facilità i popoli nella corruzioni dei costumi e dello spirito, e propaghi la peste dell’Indifferentismo» (82).

 

Leone XIII. Enciclica Immortale Dei, del 1° novembre 1885, sulla costituzione cristiana degli Stati.

 «…e poiché il popolo è considerato non altrimenti che la sorgente di ogni diritto e di ogni potere, è logico che lo Stato si ritenga sciolto da qualunque dovere verso la divinità; che non professi ufficialmente veruna religione; né si creda obbligato a ricercare qual sia tra le molte la sola vera, né ad anteporne una alle altre, né a favorirne una più delle altre, ma tutte le lasci ugualmente libere, fino a che non ne venga danno all’ordine pubblico. Sarà ancor logico… dar piena balia ad ognuno di seguire quella che più gli talenta, ed anche nessuna se così gli piace…».

 Il seguito è già stato citato al capitolo VIII (83), al quale rinvio il lettore.

 

Ciò che viene condannato

 Ciò che è comune a tutte queste condanne pontificie è la libertà religiosa, designata col nome di «libertà di coscienza» o «libertà di coscienza e di culto», e cioè: il diritto riconosciuto ad ogni uomo di esercitare pubblicamente il culto della religione scelta, senza aver noie da parte del potere civile.

 

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73) PIN 1.

74) PIN 19.

75) Commento al Salmo 124.

76) Ap 9, 3.

77) PIN 24, cfr. Dz 1613-1614.

78) Cfr. sopra, Mirari vos, che Pio IX cita molto liberamente.

79) Sant’Agostino, Lettera 105 (166).

80) San Leone, Lettera 164 (133).

81) PIN 39-40, cfr. Dz. 1689-1690.

82) PIN 53, cf. Dz, 1777-1779.

83) PIN 143-146.

 

 

 

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